COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di KOUAKOU Koffi Rodolphe, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. A.P.D. ACCADEMIA INTERNAZIONALE, attualmente tesserato per la Soc. U.S. INVERUNO, SANTORO Domenico, allenatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. A.P.D. ACCADEMIA INTERNAZIONALE, attualmente tesserato per la Soc. CALCIO LECCO 1912 Srl e della Società A.P.D. ACCADEMIA INTERNAZIONALE,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di KOUAKOU Koffi Rodolphe, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. A.P.D. ACCADEMIA INTERNAZIONALE, attualmente tesserato per la Soc. U.S. INVERUNO, SANTORO Domenico, allenatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. A.P.D. ACCADEMIA INTERNAZIONALE, attualmente tesserato per la Soc. CALCIO LECCO 1912 Srl e della Società A.P.D. ACCADEMIA INTERNAZIONALE, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’ art.1 comma 1 del CGS, per aver colpito violentemente con due pugni un compagno di squadra negli spogliatoi, prima dell’inizio della seduta di allenamento; • il secondo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, per aver consentito che il giovane calciatore colpito dal compagno partecipasse all’allenamento, nonostante l’evidente subitaneo gonfiore alla tempia colpita; con ciò non salvaguardando l’integrità fisica dello stesso; • la Società A.P.D. ACCADEMIA INTERNAZIONALE della violazione dell’art.4, comma 2 del CGS, per responsabilità oggettiva in relazione a quanto addebitato ai propri tesserati. All’udienza del 10/04/2008, oltre al Rappresentante della Procura federale si sono presentati i deferiti Kouakou Koffi Rodolphe, Santoro Domenico ed in rappresentanza della Soc. A.D.P. Accademia Internazionale il dirigente delegato Rizzitelli Raffaele. L’Attività istruttoria condotta dall’Ufficio Indagini ricostruisce in modo chiaro la sostanza di quanto accaduto: prima della seduta di allenamento della squadra esordienti/giovanissimi della Soc. A.P.D. ACCADEMIA INTERNAZIONALE, i compagni, ed in maniera più diretta Bifari Riccardo, rivolgevano, con intento scherzoso, commenti sul taglio di capelli di Kouakou Koffi Rodolphe. Questi in risposta aggrediva il Bifari e, trattenendogli la testa con un bracco attorno al collo, lo colpiva con due o più pugni che provocavano rigonfiamento alla tempia destra. L’allenatore Santoro Domenico, portato a conoscenza di quanto accaduto, redarguiva il Kouakou ma consentiva ad entrambi i giovani la partecipazione all’allenamento, dopo che il Bifari dichiarava di essere in buone condizioni fisiche. La sera stessa del 24/01/2007 i genitori accompagnavano il Bifari presso l’Ospedale Fatebenefratelli, ove il ragazzo veniva ricoverato e trattenuto in osservazione sino alle ore 20,00 del giorno successivo. Dopo la relazione del Presidente vaniva data la parola ai deferiti. Domenico Santoro confermava le dichiarazioni rese in sede di indagini, precisando che era stato il Bifari ad insistere per partecipare all’allenamento; d’altronde il ragazzo non presentava alcuna menomazione fisica, apparendo soltanto un rossore alla tempia, dopo che il gonfiore si era ritratto a seguito dell’apposizione del ghiaccio. Kouakou Koffi Rodolphe confermava di non aver avuto alcuna volontà di colpire con pugni il compagno, ma il contatto fisico è avvenuto poiché il Bifari, trattenuto per il collo si divincolava ed a causa di ciò veniva colpito alla testa. Rizzitelli Raffaele, dirigente delegato dalla società deferita, dichiarava che a fronte dell’episodio di cui si discute la Società ha assunto provvedimenti nei confronti del Kouakou, sospendendolo in maniera totale per 15 giorni e per altri 15 facendolo allenare con altra squadra della stessa società. Aggiungeva che la Società, dopo l’accaduto, si è continuamente interessata delle condizioni di salute del Bifari. I deferiti, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure: • per Kouakou Koffi Rodolphe, pena base mesi 4 di squalifica, ridotta a mesi 1 giorni 15 ai sensi dell’art.23 CGS; • per Santoro Domenico, pena base mesi 3 di squalifica, ridotta a mesi 1 ai sensi dell’art.23 CGS; • per la Soc. A.P.D. Accademia Internazionale, pena base E. 2.000,00 di ammenda, ridotta ad E. 700,00 ai sensi dell’art.23 CGS. Motivi della decisione Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo, nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferito, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati, applica • a Kouakou Koffi Rodolphe la sanzione di mesi 1 e giorni 15 di squalifica; • a Santoro Domenico la sanzione di mesi 1 di squalifica; • alla Soc. A.P.D. ACCADEMIA INTERNAZIONALE la sanzione di E. 700,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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