COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 17/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA A.S.D. RIPA TEATINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE RUTOLO FABIO IN RELAZIONE ALLA GARA SPAL LANCIANO / RIPA TEATINA DISPUTATA IL 6/4/08 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 51 del 10.4.08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 17/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA A.S.D. RIPA TEATINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE RUTOLO FABIO IN RELAZIONE ALLA GARA SPAL LANCIANO / RIPA TEATINA DISPUTATA IL 6/4/08 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 51 del 10.4.08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la società A.s.d. Ripa Teatina ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Rutolo Fabio tenuto un comportamento antisportivo nei confronti di tesserati avversari e per rivolto offese all'arbitro e ad un assistente, dopo essere stato espulso. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto non avrebbe usato violenza, né rivolto minacce ad alcuno e che la sua reazione era dovuta al fatto che, in precedenza, era stato colpito al volto da un avversario con una gomitata cadendo a terra sanguinante, tanto che da tale episodio aveva riportato la frattura di un dente come da certificato medico allegato. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La circostanza evidenziata dalla società appellante, circa un preventivo atto di deliberata violenza subito dal calciatore, non trova riscontro negli atti ufficiali ed è stata supportata da certificato medico non proveniente da struttura pubblica, mentre risulta pacifico che lo stesso , capitano della squadra , abbia tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e provocatorio nei confronti non solo degli avversari, ma anche dei dirigenti della squadra avversaria e degli ufficiali di gara, reiterando tale comportamento anche all’uscita dal terreno di gioco. La sanzione inflitta deve, pertanto, ritenersi congrua ed adeguata al comportamento sopra descritto. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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