COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL EBOLITANA – GARA ARIANO IRPINO / REAL EBOLITANA DEL 16.02.2008 ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL EBOLITANA – GARA ARIANO IRPINO / REAL EBOLITANA DEL 16.02.2008
ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante assume che il calciatore della società avversaria, corrispondente al nominativo di Cioffi Luigi, nato il 1.05.1977, abbia partecipato alla gara de qua senza essere tesserato a favore della società Ariano Irpino. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che il calciatore in questione risulta regolarmente tesserato dal 13.11.2007, ovvero dal giorno antecedente quello di disputa della gara, a favore della società Ariano Irpino. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerare regolare. P.Q.M. DELIBERA
di respingere il reclamo della società Real Ebolitana; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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