COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PADULA A.S.D. – GARA LAURINO / PADULA DEL 2.03.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PADULA A.S.D. – GARA LAURINO / PADULA DEL 2.03.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante, si duole della circostanza che un calciatore della società avversaria, corrispondente al nominativo di Perno Mirko, nato il 7.10.1976, abbia partecipato alla gara de qua senza essere tesserato a favore della società Laurino. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, viceversa, che il calciatore in questione risulta essere Perano Mirko, nato il 7.10.1976, regolarmente tesserato dal 23.02.2008, ovvero dal giorno antecedente quello di disputa della gara, a favore della società Laurino. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, è da considerare regolare. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Padula; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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