COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DUGENTA – GARA PUGLIANELLO / DUGENTA DEL 10.02.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DUGENTA – GARA PUGLIANELLO / DUGENTA DEL 10.02.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza, atteso che non sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare dell’assistente di parte dell’arbitro, sig. Puca Sergio, della società Puglianello, Invero, dalla documentazione acquisita presso la Segreteria del C.R. Campania, emerge chiaramente che il sig. Puca Sergio è regolarmente censito nei quadri della società Puglianello, da data antecedente il giorno di disputa della gara, precisamente dal 2.11.2007. Di conseguenza, la partecipazione del sig. Puca Sergio, alla gara in esame, nell’impugnata funzione di assistente di parte (considerata, nel rispetto delle relative prescrizioni del Codice di Giustizia Sportiva, equivalente alla partecipazione a gara da parte di un calciatore), è da considerare regolare. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Dugenta; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it