COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS S.ANTONIO ABATE – GARA VIRTUS S.ANTONIO ABATE / BOYS S.ANASTASIA DEL 24.02.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VIRTUS S.ANTONIO ABATE – GARA VIRTUS S.ANTONIO ABATE / BOYS S.ANASTASIA
DEL 24.02.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
La C.D.T. visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Virtus S.Antonio Abate, ne rileva l’inammissibilità. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante non stata allegata la ricevuta della raccomandata di spedizione, alla società controparte, di copia del ricorso medesimo. Pertanto, è mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (art. 46, commi 1 e 5, C.G.S.). La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto al Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 33, comma 5. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi, sul conto della società reclamante la tassa reclamo, non versata.
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