COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS S.ANTONIO ABATE – GARA VIRTUS S.ANTONIO ABATE / P.R.OTTAVIANO DEL 6.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VIRTUS S.ANTONIO ABATE – GARA VIRTUS S.ANTONIO ABATE / P.R.OTTAVIANO DEL 6.04.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI La C.D.T. visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Virtus S.Antonio Abate, ne rileva l’inammissibilità. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante non è stata allegata la ricevuta della raccomandata di spedizione, alla società controparte, di copia del ricorso medesimo. Pertanto, è mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (art. 46, commi 1 e 5, C.G.S.). La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto al Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 33, comma 5. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi sul conto della società reclamante la tassa reclamo, non versata.
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