COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANTARSENESE – GARA SANTARSENESE – B. ATLETICO 158 DEL 30.03.2008 PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANTARSENESE – GARA SANTARSENESE – B. ATLETICO 158 DEL 30.03.2008 PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto che esso è stato erroneamente indirizzato, dalla società Santarsenese, al Giudice Sportivo Territoriale e che il nominato Organo di Giustizia Sportiva, con propria ordinanza, nella riunione del 15.04.2008, ha trasmesso gli atti a questa C.D.T., per competenza, rileva: con il reclamo in esame la società Santarsenese, oltre ad esprimere generiche doglianze, riferite a valutazioni tecniche in ordine al direttore di gara, ha impugnato le seguenti sanzioni: la squalifica del campo per due gare; l’ammenda di euro 1.500,00; la squalifica, per due gare, a carico dei calciatori Isoldi Giuseppe, Salvitelli Giuseppe ed Astorino Cristian. Deve premettersi che le squalifiche per due giornate a carico di calciatori non sono impugnabili, dall’art. 45, comma 3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. Per questa parte, dunque, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Parimenti inammissibili devono dichiararsi le doglianze in ordine alle capacità tecniche del direttore di gara. Quanto alla squalifica del campo di gioco ed alla sanzione pecuniaria, la particolare gravità degli episodi (repertati non solo dal direttore di gara, ma anche dal Commissario di Campo, nonché dall’Osservatore dell’Arbitro, quest’ultimo con specifica relazione motivata, per l’appunto, dalla rilevante entità della vicenda) non appare conciliabile con una riduzione della sanzione principale. Ai fatti, invero, hanno partecipato non solo una persona fisica, identificata quale custode del campo di gioco, della quale deve necessariamente essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, la società ospitante, ma anche un gruppo di sostenitori, il tutto – come evidenziato negli atti ufficiali di gara – non solo con atti di violenza a carico dell’arbitro e di alcuni calciatori della società ospitata, ma anche nell’assoluta inerzia, ed anzi indifferenza, dei dirigenti della società Santarsenese. Alcuni degli episodi descritti non possono che essere qualificati che di obiettiva, grave scorrettezza, ai limiti dell’inciviltà, in ogni caso lontani in misura pesantissima dai criteri di ospitalità. Tuttavia, questa C.D.T. ritiene che, nella valutazione della vicenda, non possa non tenersi conto dei precedenti disciplinari non negativi della società Santarsenese, il che determina, ad avviso di quest’Organo giudicante, che debba ridursi ad euro 1.000,00(mille) la sanzione accessoria dell’ammenda. Deve, infine, confermarsi l’obbligo del risarcimento dei danni, disposto dal Giudice Sportivo Territoriale, in quanto nessun elemento probante è stato prodotto dalla società reclamante, a smentita delle risultanze e delle precise indicazioni, di cui agli atti ufficiali di gara. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, quanto alle doglianze in ordine al direttore di gara, nonché in riferimento alle squalifiche per due giornate a carico dei calciatori elencati nella parte motiva; di respingerlo, quanto alla squalifica del campo di gioco per due giornate di gara ed all’impugnazione dell’obbligo di risarcimento dei danni; di accoglierlo parzialmente, quanto alla sanzione pecuniaria, che si dispone sia ridotta ad euro 1.000,00=(mille). Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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