COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO JVE POGGIOMARINO – GARA JUVE POGGIOMARINO – S. VITO POSITANO DEL 30.03.2008 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 17 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO JVE POGGIOMARINO – GARA JUVE POGGIOMARINO – S. VITO POSITANO DEL 30.03.2008 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva: la società Juve Poggiomarino, con articolato e motivato atto d’impugnazione, si è opposta ad alcune decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, in ordine alla gara in epigrafe, espressamente rinunciando ad opporsi ad altre sanzioni, pur relative alla medesima gara. Deve premettersi doverosamente che, per alcuni aspetti della vicenda, il reclamo è stato corredato da probante documentazione, che ha determinato un consistente ridimensionamento degli aspetti medesimi. Quanto all’opposizione alle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale ai calciatori Giordano Antonio ed Annunziata Crescenzo, questa C.D.T. ritiene di non poter accedere alla richiesta di riduzione, proposta dalla reclamante, in quanto non è stata fornita alcun elemento di prova, idoneo a smentire, o a ridurre, le prospettazioni di riferimento, di cui agli atti ufficiali di gara. Quanto, invece, alla sanzione pecuniaria (preso atto che la stessa reclamante – in ordine alla sanzione principale della squalifica del campo per una giornata di gara, da disputarsi a porte chiuse – ha rinunciato ad opporsi, in ragione della non impugnabilità della specifica sanzione), questa C.D.T. ritiene, sulla base delle articolate motivazioni e della già richiamata, probante documentazione, che essa debba essere congruamente ridotta, nella misura di euro 500,00(cinquecento), che si ritiene corrispondente all’effettiva gravità, peraltro non posta in discussione dalla stessa reclamante, degli episodi verificatisi. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Juve Poggiomarino, di ridurre ad euro 500,00(cinquecento) l’ammenda; di respingerlo, nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it