COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società USD Pontese Camp. Giovanissimi Gara Sondrio/Pontese del 15/03/2008 C.U. n.34 della delegazione di SONDRIO datato 27/03/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società USD Pontese Camp. Giovanissimi
Gara Sondrio/Pontese del 15/03/2008
C.U. n.34 della delegazione di SONDRIO datato 27/03/2008
La società PONTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inflitto la perdita della gara ad entrambe le squadre per 0-3, lamentando che era stato concordato tra le due società lo spostamento della gara e che era stato compilato l’apposito modulo alla delegazione di SONDRIO.
La Commissione disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che copie dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il reclamo non può essere accolto in quanto lo spostamento delle gare deve essere disposto dagli Organi Federali competenti con apposito provvedimento.
In mancanza di detto provvedimento, le squadre sono tenute pertanto a disputare la gara. Da ciò consegue che la decisine del GS oggetto del presente reclamo è corretta e deve essere pienamente confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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