COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Taino Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara Taino/Brebbia del 30/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Taino Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara Taino/Brebbia del 30/03/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale , letto il reclamo proposto dalla società AS TAINO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società AS BREBBIA avrebbe fatto partecipare il calciatore Marco PRIORE in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte la quale ha inviato le proprie deduzioni, nelle quali ammette di aver fatto scontare la squalifica inflitta al proprio calciatore PRIORE nello stesso giorno di pubblicazione del CU n.32 del 21 Febbraio 2008 e non a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del CU così come previsto dalla normativa vigente. La AS BREBBIA, pertanto, ribadendo la buona fede, ammette “l’errore tecnico”. Rilevato che, come da CU n.32 del CRL datato 21/02/2008, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società AS BREBBIA la punizione sportiva della perdita della gara; b) di comminare alla società AS BREBBIA l’ammenda di euro 120,00; c) di squalificare il calciatore Marco PRIORE per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 16/05/2008 il dirigente accompagnatore sig. ENZO GENCO della società AS BREBBIA. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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