COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI TORRESI GIOVANNINO, SCOPONI MAURIZIO, FORANI GIULIANO ROSSI DANIELE, BONIFAZI DAVID E DELL’A.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA APPARENTE.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI TORRESI GIOVANNINO, SCOPONI MAURIZIO, FORANI GIULIANO ROSSI DANIELE, BONIFAZI DAVID E DELL’A.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA APPARENTE.
Con provvedimento del 14 febbraio 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- il sig. Torresi Giovannino della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione agli artt. 23, comma 1, e 39 delle N.O.I.F.;
- il calciatore Scoponi Maurizio della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F. ed all’art. 42, comma 7 (oggi 46, 6° comma) del Cgs;
- il sig. Forani Giuliano ed il sig. Rossi Daniele della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche con riferimento all’art. 61, comma 1 , delle N.O.I.F.;
- il sig. Bonifazi David della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F.;
- l’A.D. Polisportiva Santa Maria Apparente di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva (oggi art. 4, commi 1 e 2) in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente ed ai suoi tesserati.
Con nota del 18 marzo 2007 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale della F.I.G.C., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 7 aprile 2008, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie, istanze e quanto altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e per le parti deferite: Torresi Giovannino, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.D. Polisportiva Santa Maria Apparente e Rossi Daniele.
Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna alle seguenti sanzioni:
squalifica per mesi sei al calciatore Scoponi Maurizio; inibizione per mesi sei al sig. Binifazi David; mesi quattro ciascuno ai sigg. Forani Giuliano e Rossi Daniele; anni uno al sig. Torresi Giovannino; ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) e penalizzazione in classifica di punti ventitre all’A.D. Polisportiva Santa Maria Apparente.
Il Torresi deduceva la buona fede propria e della Società, rilevando altresì l’eccessività delle sanzioni richieste dalla Procura Federale.
Il Rossi non negava di avere sottoscritto le liste delle gare alle quali prese parte il calciatore Scoponi, ma asseriva di non essere stato a conoscenza che questi fosse svincolato né di essere preposto al controllo del tesseramento dei giocatori.
Invitate a concludere, le parti deferite, intervenute in dibattimento, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, con esclusione da ogni responsabilità della Società coinvolta.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
• letti gli atti del procedimento;
• ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento;
• ritenute infondate le contestazioni mosse al sig. Bonifazi David, il quale poteva legittimamente, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, svolgere le funzioni di allenatore della prima squadra della Polisportiva Santa Maria Apparente, militante nel campionato di Terza Categoria, pur non essendo tecnico abilitato dal Settore Tecnico, ed al quale, nella ridetta funzione, nessun rimprovero può essere mosso in merito alla partecipazione alle gare di calciatori in posizione irregolare per difetto di tesseramento;
• rilevato che, secondo la normativa Federale vigente, i calciatori svincolati che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di “aggiornamento di posizione di tesseramento” e che il mancato svolgimento di tale formalità da parte dell’A.D. Polisportiva Santa Maria Apparente ha determinato l’irregolarità della posizione del calciatore Scoponi Maurizio, che federalmente risultava svincolato al termine della stagione sportiva 2004/2005;
• ritenuta provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti Torresi, Scoponi, Forani e Rossi in ordine ai fatti loro contestati, avendo avuto gli stessi conoscenza delle norme regolatrici del tesseramento degli svincolati e della posizione del tesserato coinvolto attraverso la pubblicazione dell’elenco dei calciatori svincolati portato a conoscenza di tutte le Società da parte del Comitato Regionale Marche con il Comunicato Ufficiale n. 7 del 19 agosto 2005;
• ritenuto che la condotta del calciatore Scoponi e dei dirigenti Torresi, Forani e Rossi costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuto che a tali declaratorie consegue la responsabilità diretta ed oggettiva dell’A.D. Polisportiva Santa Maria Apparente;
• rilevato che per la violazione del richiamato art. 1, comma 1, del C.g.s. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito per le società dall’art. 18 del C.g.s e per i tesserati dall’art. 19 del C.g.s.;
• ritenuto, condividendo le conclusioni rassegnate dal rappresentante della Procura Federale, di dover applicare alla Società deferita la sanzione dell’ammenda e della penalizzazione di punti in classifica di cui al citato art. 18 C.g.s., stante l’indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto, tenuto conto delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato;
• ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione del diverso contributo dei deferiti, tenuto conto altresì della non particolare gravità dell’elemento soggettivo che sembra emergere dai loro comportamenti;
• visti gli artt. 1, 4, 10, 17, 18 e 19 del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe, riconosciuta la responsabilità disciplinare del calciatore, dei dirigenti coinvolti e della Società di appartenenza, commina le seguenti sanzioni:
a) squalifica per mesi quattro al calciatore Scoponi Maurizio;
b) inibizione per mesi quattro ciascuno ai dirigenti Rossi Daniele e Forani Giuliano;
c) inibizione per ani uno al Presidente Torresi Giovannino;
d) penalizzazione di dieci punti nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in corso e l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) all’A.D. Polisportiva Santa Maria Apparente.
Proscioglie dagli addebiti contestati il sig. Bonifazi David.
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