COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CHIESANUOVA avverso sanzioni merito gara Chiesanuova – Futura 96, del 16.3.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 123 del 19.3.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CHIESANUOVA avverso sanzioni merito gara Chiesanuova – Futura 96, del 16.3.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 123 del 19.3.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Sacchi Silvano, dirigente della Reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2010 per grave atto di violenza nei confronti del massaggiatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Chiesanuova, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, un’equa riduzione della sanzione impugnata. A sostegno di tale richiesta la Reclamante asseriva che il proprio Dirigente intervenne al solo fine di separare il Massaggiatore della squadra avversaria ed un proprio calciatore, che avevano data vita ad un piccolo battibecco fra loro. Il Direttore di gara, non avendo rilevato direttamente i fatti, sarebbe stato fuorviato, circa l’effettivo intendimento del Sacchi, dalla errata segnalazione da parte di alcuni dirigenti della Futura 96. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Chiesanuova, per l’effetto riducendo l’inibizione del sig. Sacchi Silvano al 30 giugno 2008. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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