COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MONTEPRANDONESE avverso sanzioni merito gara Monteprandonese – Monterubbianese, del 17.11.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 128 del 2.4.2008. RECLAMO DEL CALCIATORE CAPECCI DANILO avverso sanzioni merito gara Monteprandonese – Monterubbianese, del 17.11.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 128 del 2.4.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. MONTEPRANDONESE avverso sanzioni merito gara Monteprandonese – Monterubbianese, del 17.11.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 128 del 2.4.2008. RECLAMO DEL CALCIATORE CAPECCI DANILO avverso sanzioni merito gara Monteprandonese – Monterubbianese, del 17.11.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 128 del 2.4.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Capecci Danilo, tesserato per l’A.S.D. Monteprandonese, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2008, in quanto capitano della squadra, per l’atto di violenza posto in essere nei confronti dell’Ufficiale di gara da un calciatore della propria squadra non identificato. Avverso tale decisione, con distinti atti, hanno proposto rituale reclamo la S.S. Monteprandonese ed in proprio il tesserato sanzionato, chiedendo la revoca del provvedimento impugnato, in quanto, per quanto accaduto, sarebbe già stato sanzionato, peraltro fin troppo severamente, il calciatore indicato dalla Società come responsabile. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • riuniti i gravami per evidenti motivi di connessione; • rilevato che il competente Giudice Sportivo Territoriale: - con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 21 novembre 2007 dal Comitato Regionale Marche, sanzionava il calciatore Capecci Danilo fino al 16 gennaio 2008, in quanto “capitano, per gli atti di violenza perpetrati nei confronti dell’Arbitro a fine gara da alcuni giocatori non individuati”; - con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 54 del 23 novembre 2007 dal Comitato Regionale Marche, riabilitava, con effetto immediato, il capitano Capecci Danilo, squalificando, al contempo, “fino al 16 gennaio 2008 il calciatore Francucci Gino, indicato dalla Società Monteprandonese, come responsabile dell’atto di violenza perpetrato nei confronti dell’Arbitro a fine gara” e rimettendo gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C.; - infine, all’esito dell’esame della Relazione della Procura Federale, ritenuto non individuato l’autore dell’atto di violenza posto in essere nei confronti dell’Arbitro, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 128 del 2 aprile 2008 dal Comitato Regionale Marche, sanzionava di nuovo il Capecci, in quanto capitano; • ritenuto che vi sia incompatibilità tra le descritte decisioni del Giudice Sportivo per l’idem factum e relative alla sanzione inizialmente comminata al Capecci, la cui esecuzione è cessata a seguito dell’individuazione dell’autore dell’atto di violenza nei confronti dell’Arbitro, poi, quindi, inflitta al Francucci, indicato e ritenuto responsabile di tale atto e dallo stesso interamente scontata e quella, ancora, del Capecci, qui impugnata. P.Q.M. riuniti i gravami come innanzi proposti, dalla S.S. Monteprandonese ed in proprio dal calciatore Capecci Danilo, li accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera. Ordina restituirsi le tasse reclamo versate.
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