COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CAMPOCAVALLO avverso esito gara Junior Castelfidardo – Campocavallo, del 5.4.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CAMPOCAVALLO avverso esito gara Junior Castelfidardo – Campocavallo, del 5.4.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E”. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata dalla F.I.G.C. sul Com. Uff. n. 67/A del 25 febbraio 2008, dal Comitato Regionale Marche in data 6 marzo 2008 sul Com. Uff. n. 117 e dalla Delegazione Provinciale di Ancona in data 13 marzo 2008 sul Com. Uff. n. 40. Il medesimo gravame risulta infatti pervenuto il 10 aprile 2008, quindi oltre le ore dodici del secondo giorno successivo al 5 aprile 2008, data di effettuazione della gara. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Campocavallo per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di rito di cui al citato Com. Uff. n. 67/A della F.I.G.C.
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