COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. ORCIANO avverso esito gara Orciano – Tavernelle, del 5.4.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.C. ORCIANO avverso esito gara Orciano – Tavernelle, del 5.4.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B”.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati e delle modalità per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata dalla F.I.G.C. sul Com. Uff. n. 67/A del 25 febbraio 2008 ed, in allegato, dal Comitato Regionale Marche, in data 6 marzo 2008 sul Com. Uff. n. 117.
Il medesimo gravame risulta infatti pervenuto il 9 aprile 2008, quindi oltre le ore dodici del secondo giorno successivo al 5 aprile 2008, data di effettuazione della gara.
Peraltro, anche a voler ritenere il “preannuncio del reclamo” inviato via telefax al Comitato Regionale Marche in data 7 aprile 2008, come reclamo, deve rilevarsi la sua inammissibilità per difetto di contraddittorio, non risultando agli atti l’avvenuto invio di copia del medesimo alla controparte.
La Commissione
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Orciano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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