COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. JUVENTUS CLUB TOLENTINO avverso esito gara Juventus Club Tolentino – Esanatoglia, del 29.3.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. JUVENTUS CLUB TOLENTINO avverso esito gara Juventus Club Tolentino – Esanatoglia, del 29.3.2008 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 2, l’A.S.D. Juventus Club Tolentino ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Albanesi Emanuele ed Antinori Daniele, in posizione irregolare in quanto entrambi squalificati per una gara effettiva, per recidività in ammonizione, come risultante dal Com. Uff. n. 123 del 19.3.2008 del Comitato Regionale Marche. La medesima Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. Con missiva dell’8 u.s., l’A.S.D. Esanatoglia, controinteressata, faceva ritualmente pervenire proprie deduzioni, chiedendo, anche avanti questa Commissione, il rigetto del reclamo di controparte, deducendo la propria buona fede. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Società resistente; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i necessari accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della Reclamante, in quanto i calciatori Albanesi Emanuele ed Antinori Daniele risultano essere stati effettivamente squalificati entrambi per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del competente Giudice Sportivo Territoriale pubblicato sul citato Com. Uff. n. 123 del 19 marzo 2008 e di non averla ancora scontata alla data dell’incontro in esame, al quale pertanto i ridetti calciatori hanno partecipato in posizione irregolare; • rilevato infatti che i calciatori Albanesi ed Antinori, sanzionati, come detto, con provvedimento pubblicato il 19 marzo 2008 non hanno scontato la squalifica non prendendo parte alla gara disputata dalla loro squadra lo stesso giorno 19 con la società Serralta, in quanto, a norma dell’art. 22, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale”; • ritenuto che l’asserita buona fede della Società resistente non equivale, comunque, ad assenza di colpa; • visto l’art. 17, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Juventus Club Tolentino, per l’effetto infliggendo all’A.S.D. Esanatoglia la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Commina altresì le seguenti sanzioni: - inibizione di giorni quindici al sig. Zampini Germano, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra; - squalifica per un’ulteriore giornata di gara ciascuno ai calciatori Albanesi Emanuele ed Antinori Daniele.
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