COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 17 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c)Ricorso della società A.C.D. ASTI in relazione alla gara ASTI – NOVESE del 3032008, Campionato Regionale Giovanissimi “B” Girone L

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 17 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c)Ricorso della società A.C.D. ASTI in relazione alla gara ASTI – NOVESE del 3032008, Campionato Regionale Giovanissimi “B” Girone L Con ricorso inviato in data 448 la Società ASTI interpone reclamo per irregolare posizione del giocatore. PORRETTO Andrea impiegato dalla società avversaria nella gara in oggetto.. .Sostiene la Società ricorrente che il suddetto non poteva partecipare “in quanto risulta squalificato come da Comunicato n. 41 del 2932008”. La società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla società avversaria che ha fatto pervenire controdeduzioni in cui viene sostenuta la propria buona fede e la legittimità dell’impiego del calciatore. Gli accertamenti eseguiti presso gli Uffici del Comitato Regionale hanno consentito di fare chiarezza sull’accaduto secondo la ricostruzione dei fatti proposta dalla NOVESE e pertanto il reclamo va respinto. Innanzi tutto va precisato che gli estremi del C.U. indicati nel reclamo sono errati. Effettivamente il nome del PORRETTO figura nell’elenco dei calciatori espulsi dal campo nel corso delle gare del 19308 e, conseguentemente, viene squalificato per due turni ma il dato è riportato nel C.U. n. 42 del 342008 pag 2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta.. L’acquisizione degli atti ufficiali di gara ha, poi, consentito di rilevare che la gara tra la NOVESE e l’ALESSANDRIA SAN MICHELE, in occasione della quale il PORRETTO ha tenuto il comportamento che ha giustificato l’irrogazione della sanzione, si è svolta il 2638 e non il 1938 e che la condotta punita è stata realizzata dopo il termine della gara. Pertanto il giocatore sanzionato non avrebbe dovuto figurare tra gli espulsi dal campo e, conseguentemente, il 3038 è stato legittimamente impiegato, non essendo la NOVESE tenuta all’osservanza del disposto di cui all’art. 45 comma 2 C.G.S. in quanto solo in seguito alla pubblicazione del C.U. del 348 ha appreso della squalifica inflitta al proprio tesserato. Va tuttavia considerato che il reclamo proposto non è infondato bensì fondato su fuorvianti indicazioni riportate nel Comunicato, quindi non si ritiene opportuno far carico alla società ricorrente della tassa di reclamo. Alla luce di quanto esposto la Commissione Disciplinare RIGETTA il reclamo della società A.C.D. ASTI Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata
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