COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 17 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e)Reclamo dell’U.S.D. FULVIUS-SAMP avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34 della delegazione provinciale di Alessandria del 20/03/2008, con riferimento alla squalifica sino al 30/6/08 dallo stesso applicata al giocatore DI CORATO Alessandro in relazione alla gara CASTELNOVESE – FULVIUS-SAMP, disputata in data 16/03/2008 nell’ambito del campionato categoria allievi.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 17 Aprile 2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
e)Reclamo dell’U.S.D. FULVIUS-SAMP avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 34 della delegazione provinciale di Alessandria del 20/03/2008, con riferimento alla squalifica sino al 30/6/08 dallo stesso applicata al giocatore DI CORATO Alessandro in relazione alla gara CASTELNOVESE – FULVIUS-SAMP, disputata in data 16/03/2008 nell’ambito del campionato categoria allievi.
L’U.S.D. FULVIUS-SAMP ha proposto reclamo a questa Commissione Disciplinare avverso la squalifica del giocatore in epigrafe indicato, inflitta dal Giudice Sportivo a causa dell’aggressione verbale e fisica dallo stesso perpetrata ai danni del direttore di gara dell’incontro disputato in data 16 marzo 2008 con la CASTELNOVESE.
Rilevata la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover annullare parzialmente il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo in relazione al quantum della squalifica inflitta al sig. DI CORATO Alessandro, per le ragioni di seguito evidenziate.
La puntuale descrizione dei fatti occorsi in occasione dell’incontro citato in epigrafe è contenuta nel referto dell’arbitro dal quale si evince in sintesi che: 1) in seguito all’espulsione per doppia ammonizione il giocatore protestò in modo vibrante; 2) dopo avere “appoggiato” la mano sul viso dell’arbitro lo apostrofò con una espressione ingiuriosa.
Richiamando la memoria sottoscritta dal sig. DI CORATO allegata al reclamo, la società FULVIUS-SAMP deduce che il gesto del proprio giocatore non ebbe connotazione violenta e che lo stesso non avrebbe rivolto frasi o espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara.
Con la memoria citata, inoltre, il sig. DI CORATO fa ammenda del proprio comportamento.
Rilevato a mero scopo tuzioristico che il referto arbitrale fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in forza del disposto dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S., e che quanto affermato in senso contrario dal sig. DI CORATO non è sufficiente a destituire di fondamento la ricostruzione dei fatti offerta dal direttore di gara, il solo rilievo che si ritiene di accogliere parzialmente attiene all’entità della squalifica comminata al medesimo che, sulla scorta dell’orientamento già espresso in passato da questa Commissione in merito a casi analoghi, appare eccessiva rispetto a quanto concretamente accaduto sul terreno di gioco.
Infatti, secondo quanto riferito dall’arbitro nel proprio rapporto, non vi sono agli atti elementi per sostenere che la reazione del giocatore fu effettivamente violenta.
L’inopinata reazione all’espulsione posta in essere dal sig. DI CORATO, infatti, appare supportata più da un intento offensivo e oltraggioso nei confronti del direttore di gara, che non dalla volontà di lederne l’integrità fisica, sicché al fine di determinare la sanzione più congrua al caso di specie non si può non tenere conto di tale circostanza.
Tutto ciò premesso,
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla U.S.D. FULVIUS-SAMP, delibera di ridurre ad otto giornate la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore DI CORATO Alessandro.
In seguito all’accoglimento parziale del ricorso, nulla si dispone in relazione alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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