COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 17 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale f)Reclamo dell’A.S.D. ROMAGNANO avente ad oggetto la posizione irregolare della giocatrice GJOKA Filloreta dell’ASSOCIAZIONE SPORT VALENZA, in relazione alla gara disputata tra le due società il 9/04/2008 nell’ambito della Coppa Piemonte femminile.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 17 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale f)Reclamo dell’A.S.D. ROMAGNANO avente ad oggetto la posizione irregolare della giocatrice GJOKA Filloreta dell’ASSOCIAZIONE SPORT VALENZA, in relazione alla gara disputata tra le due società il 9/04/2008 nell’ambito della Coppa Piemonte femminile. Rilevato che l’A.S.D. ROMAGNANO propone reclamo a questa Commissione Disciplinare contestando la irregolare posizione della giocatrice GJOKA FILLORETA, schierata tra le fila dell’Associazione SPORT VALENZA in occasione dell’incontro di Coppa Piemonte disputato tra le due società in data 09/04/2008. Rilevato altresì in via preliminare che agli atti allegati al presente fascicolo non vi è l’attestazione dell’invio di copia del reclamo alla controparte. Considerato che l’art. 46, comma 5, C.G.S. stabilisce che una copia del reclamo avente ad oggetto “episodi o circostanze che possano modificare il risultato conseguito” debba essere inviata alla controparte e che “L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo”. Ritenuto che la mancanza della prova di tale invio costituisce motivo di inammissibilità del reclamo in esame. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo presentato dall’A.S.D. ROMAGNANO, dispone l’addebito della relativa tassa di € 130,00 sul conto della sociaetà ricorrente e omologa il risultato della gara ad oggetto del reclamo nei seguenti termini: ROMAGNANO – SPORT VALENZA 2 – 3.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it