COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. CLUB SAMMICHELE – A.S.D. AVANTI DELFINI ALTAMURA del 6 aprile 2008 (Reclamo delle Società A.S.D. CLUB SAMMICHELE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore VISCHIO Roberto di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 in data 10.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. CLUB SAMMICHELE - A.S.D. AVANTI DELFINI ALTAMURA del 6 aprile 2008 (Reclamo delle Società A.S.D. CLUB SAMMICHELE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore VISCHIO Roberto di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 in data 10.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).  Esaminati gli atti ufficiali;  letto il reclamo a margine citato;  rilevato che la punizione inflitta dal primo giudice si appalesa alla gravità del fatto occorso;  ne dagli atti emergono fatti o circostanze che possono mutare la valutazione del Giudice Sportivo che va confermata; P.Q.M. D E L I B E R A Respingersi il reclamo proposto della A.S.D. CLUB SAMMICHELE e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della società.
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