COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO della società A.S. NUOVA VALENZANO CALCIO per l’applicazione dell’art. 53 comma 4 delle N.O.I.F. (esclusione società dal campionato)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO della società A.S. NUOVA VALENZANO CALCIO per l’applicazione dell’art. 53 comma 4 delle N.O.I.F. (esclusione società dal campionato)
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
rilevato che il ricorso del 26.2.2008 della società A.S. NUOVA VALENZANO CALCIO ha per oggetto la diversa opinione della reclamante sulla interpretabilità e quindi sulla presunta generica applicabilità da parte del Giudice Sportivo - dell’art. 53 comma 4 delle N.O.I.F., (a seguito e per effetto del provvedimento di esclusione dal campionato della società REAL CASSANO di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Bari);
ritenuto pertanto che il ricorso succitato è inammissibile, non solo e non tanto perché assolutamente generico (art. 33 n. 6 Codice di Giustizia Sportiva) quanto ed essenzialmente perché non è diretto al riesame e alla modifica di uno specifico provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo fra quelli previsti ed enunciati dall’art. 29 Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dalla società A.S. NUOVA VALENZANO CALCIO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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