COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara : ANGELS SOCCER BRINDISI – REAL SAN VITO del 15 Marzo 2008. (Reclamo delle Società ANGELS SOCCER BRINDISI in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 20.3.2008 della Delegazione Provinciale di Brindisi).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara : ANGELS SOCCER BRINDISI - REAL SAN VITO del 15 Marzo 2008. (Reclamo delle Società ANGELS SOCCER BRINDISI in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 20.3.2008 della Delegazione Provinciale di Brindisi).  Esaminati gli atti ufficiali;  letto il reclamo a margine citato;  sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto dal quale si evince che la società ANGELS SOCCER BRINDISI ha effettuato n. 6 sostituzioni anziché 5 così come disposto dal Comitato Regionale Puglia con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2007 paragrafo 22 (sostituzioni calciatori);  ritenuto pertanto che il provvedimento adottato dal primo giudice non merita censura e va confermato; P.Q.M. D E L I B E R A Rigettarsi il ricorso proposto dalla società ANGELS SOCCER BRINDISI e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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