COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 245 stagione sportiva 2007/08 Gara Grassina – Castelnuovese (1-2) del 30/03/08. Campionato di Eccellenza. In C.U. R.T. n.42 del 03/04/08.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 245 stagione sportiva 2007/08 Gara Grassina – Castelnuovese (1-2) del 30/03/08. Campionato di Eccellenza. In C.U. R.T. n.42 del 03/04/08. Reclama la società Grassina contro la squalifica per tre gare inflitta al calciatore De Falco Iacopo “ per condotta violenta verso un calciatore avversario”. La reclamante contesta che la condotta del proprio tesserato è da considerarsi violenta. Sostiene infatti, che si è trattato unicamente di un gesto di reazione ad un fallo di gioco subito da un avversario. In altri termini il De Falco, nel tentativo di svincolarsi dall’avversario che lo aveva colpito, ha urtato lo stesso, senza irruenza e non violentemente. Chiede che il gesto del tesserato sia riconosciuto come reazione anziché come un atto di violenza con ogni consequenziale in tema di quantificazione della sanzione. Chiede infine di essere udita. In data 11/04/08, in sede collegiale, il delegato della reclamante ha sostanzialmente ribadito i concetti già espressi in atti. Il D.G. udito anche per le vie brevi, ha confermato la volontarietà del gesto come già evidenziato in prime cure. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali così motiva: il reclamo è infondato e deve essere respinto. La condotta del calciatore come chiaramente descritta dall’arbitro, deve senza dubbio da qualificarsi come atto violento anche se non di particolare gravità. Infatti, la dinamica chiaramente descritta dall’arbitro, non può essere qualificata in modo diverso da un gesto avente valenza di atto violento in quanto il De Falco, a gioco fermo, calpestava con violenza la caviglia di un avversario che si trovava a terra. In tema di quantificazione della sanzione, così come disposta dal G.S. appare pienamente in linea col dettato normativo e con la giurisprudenza prevalente. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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