COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 244 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo S.S. Signa Avverso Le Seguenti Sanzioni inflitte dal G.S.T Toscana di cui al C.U. N° 42 Del 342008 Squalifica di – Ridolfi Marco 4 gare – Diop Mamacar Momar 3 gare – Mura Federico 3 gare

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 244 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo S.S. Signa Avverso Le Seguenti Sanzioni inflitte dal G.S.T Toscana di cui al C.U. N° 42 Del 342008 Squalifica di - Ridolfi Marco 4 gare - Diop Mamacar Momar 3 gare - Mura Federico 3 gare Reclama la S.S. Signa avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S. territoriale della Toscana, con articolate motivazioni, diffusamente riportate sul comunicato ufficiale, ma che sostanzialmente sono simili per tutti i calciatori che sono stati squalificati per comportamento offensivo nei confronti del D.G. e della terna i comportamenti erano aggravati per il Ridolfi dalle minacce e dalla espulsione subita durante la gara, per il Diop dalla reiterazione delle offese e per Mura dalla qualifica di capitano. La società reclamante chiede la riduzione delle sanzioni ritenendole eccessive ed in particolare contesta che il calciatore Diop abbia potuto profferire frasi irriguardose in una lingua (l’italiano) che egli ancora non conosce perfettamente essendo da poco nel nostro paese; quanto al Mura afferma che il giocatore avrebbe bestemmiato –e la società deplora comunque tale comportamento- ma non avrebbe offeso il D.G. essendo inoltre molto distante dalla stesso, quanto al Ridolfi la società afferma che si sarebbe trattato di scambio di persona in quanto il giocatore, espulso durante la gara non si sarebbe trovato nell’ambito degli spogliatoi, peraltro in questo caso omettendo di indicare quale altro tesserato si sarebbe reso responsabile dell’episodio. La C.D. esaminati gli atti, il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il D.G. col supplemento di rapporto rispondendo punto per punto all’articolato reclamo, in ordine alle squalifiche dei calciatori conferma di aver chiaramente udito il Diop che lo insultava con parole inequivocabilmente offensive anche se espresse in un italiano ancora approssimativo; di aver individuato con certezza sia il Mura che lo offendeva a non più di due metri di distanza, sia il Ridolfi che si trovava sulla porta dello spogliatoio ancora in tenuta da gioco, ma senza maglietta, in questo caso il D.G. afferma di aver potuto identificare con certezza il calciatore, avendolo pochi minuti prima espulso dal campo per somma di ammonizioni. Dalla descrizione dei fatti fornita dal D.G. col supplemento di rapporto, che si rammenta costituisce fonte di prova privilegiata, non vi è spazio per riduzione alcuna , posto che le sanzioni comminate dal primo giudice appaiono congrue e meritevoli di conferma. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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