COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 246 / stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Spoiano avverso la squalifica per tre giornate del calciatore Cuccoli Fabrizio (C.U. n. 33 del 7/02/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 246 / stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Spoiano avverso la squalifica per tre giornate del calciatore Cuccoli Fabrizio (C.U. n. 33 del 7/02/2008) Il provvedimento adottato nei confronti del giocatore Cuccoli Fabrizio - con riferimento ai fatti accaduti nel corso della partita, disputatasi in data 30/03/2008 tra la Società Ceciliano e la reclamante - veniva così motivato dal G.S.: “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”. Nell’impugnazione la società, non contestando la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto di gara, sostiene la sussistenza della legittima difesa; il calciatore avrebbe dunque solo cercato di difendersi dall'aggressione dell'avversario (verbalmente annunciata) spingendolo lontano da sé. L'avversario avrebbe a sua volta “risposto allo stesso modo, anche se forse con più irruenza, più grinta e di certo in maniera più concitata”. La reclamante contesta l’eccessività della sanzione, nega la sussistenza del gesto violento riconducendo il comportamento del calciatore ad una reazione di stizza provocata dall’atteggiamento falloso del diretto avversario e conclude pertanto per una riduzione della squalifica irrogata. Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo non merita accoglimento. Nel rapporto di gara il D.G. afferma di aver visto i due calciatori scambiarsi reciprocamente ed a giuoco fermo uno schiaffo ed una manata. Anche la società nel descrivere il gesto con cui il Cuccoli avrebbe allontanato l'avversario afferma nel reclamo che lo avrebbe spinto “mettendogli una mano sul petto ed una sul viso”. Tale modalità appare incompatibile con la supposta legittima difesa (peraltro preventiva) che non può essere invocata laddove il soggetto passivo dell'aggressione abbia la possibilità di sottrarsi alla probabile violenza in altro modo come, ad esempio, allontanandosi dall'avversario. I termini “manata” e “schiaffo” inquadrano la fattispecie in modo sufficientemente definito a nulla rilevando le mancate conseguenze fisiche da parte dei soggetti protagonisti che avrebbero certamente portato a trattamenti sanzionatori certamente più onerosi; ovviamente anche il diretto avversario ha ottenuto una sanzione disciplinare pari a tre giornate pubblicata nel C.U. n. 33 del 7/02/2008 e non reclamata. Smentite in tal modo le tesi della reclamante occorre segnalare che la rappresentazione contenuta negli atti di gara è apparsa dunque coerente, chiara e lineare riportando l’intera fattispecie al gesto di violenza contro un giocatore avversario la cui sanzione minima irrogabile, ex art. 19 co. 4 lett. b) C.G.S., risulta pari a tre giornate; la squalifica pertanto appare corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. la C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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