COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 231 Reclamo proposto dall’AC Quarrata Olimpia avverso la decisione del G.S.T. Toscana avvero: Esito Gara Quarrata Montelupo del 17.03.2008. Squalifica del sig. Cai Giuliano fino al 19.04.2008; squalifica del sig. Bresci Alberto per due gare; Inibizione del sig. Lepore Giovanni fino al 19.04.2008; Ammenda di € 1.000,00 alla società. (C.U. n° 40 del 20.03.2008.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 231 Reclamo proposto dall’AC Quarrata Olimpia avverso la decisione del G.S.T. Toscana avvero: Esito Gara Quarrata Montelupo del 17.03.2008. Squalifica del sig. Cai Giuliano fino al 19.04.2008; squalifica del sig. Bresci Alberto per due gare; Inibizione del sig. Lepore Giovanni fino al 19.04.2008; Ammenda di € 1.000,00 alla società. (C.U. n° 40 del 20.03.2008.) Il Giudice Sportivo Territoriale di Firenze, irrogava le sanzioni in epigrafe in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara AC Quarrata Olimpia – USC Montelupo del 16.03.2008. Proponeva quindi reclamo la società AC Quarrata Olimpia, adducendo le proprie motivazioni, con atto a firma del Direttore Generale. La società richiedeva audizione personale. In sede di istruttoria questa C.D. rilevava come il reclamo non fosse sottoscritto dal Presidente, ma “per il Presidente” dal sig. Giuliano Cai, in forza di delega di rappresentanza depositata con il c.d. censimento. Questo Collegio, esaminato il reclamo, in accoglimento della domanda, convocava la società per l’odierna udienza, decidendo di procedere comunque per una sorta di “cortesia” procedurale nei confronti della reclamante, stante le varie sanzioni comminate, e ancorché fossero emersi vizi insanabili e pregiudiziali nella proposizione del reclamo All’odierna udienza non si presenta nessuna persona munita di validi e pieni poteri, ma si presenta il sig. Giuliano Cai, firmatario del reclamo. Il Collegio rileva che il sig. Cai è stato squalificato fino al 19.04.2008, ed essendo destinatario di tale provvedimento disciplinare, non poteva legittimamente rappresentare la società in sede di sottoscrizione del reclamo, né tanto meno può spendere la parola dell’A.C. Quarrata in questa udienza. Il reclamo proposto, in altri termini, non proveniente da persona legittimata alla sottoscrizione, è tamquam non esset. Sussistendo tale causa pregiudiziale, la Commissione non può decidere nel merito della controversia. P.Q.M. La Commissione Disciplinare non prende in esame il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa
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