COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE FIGC 228/229 – Stagione sportiva 2007/2008. Deferimenti della Procura Federale a carico dei seguenti Tesserati e Enti : Campionato di promozione:

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 44 del 17/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE FIGC 228/229 – Stagione sportiva 2007/2008. Deferimenti della Procura Federale a carico dei seguenti Tesserati e Enti : Campionato di promozione: 1/a) Poggetti Franco, Presidente G.S.D. Orentano; 1/b) G.S.D. Orentano Calcio; 2 /a) N egrini Roberto, Presidente G.S.D. Montieri; 2/b) G.S.D. Montieri; 3/a) F orzoni Alvaro, Presidente Polisportiva Serre; 3/b) Polisportiva Serre. Campionato di I categoria : 1/a) Ferrari Alessandro, Presidente A.S.D. Scansano; 1/b) A.S.D. Scansano: 2/a) Giovannini Gildo, Presidente Sagginale; 2/b) A.S.D Sagginale; 3/a) Bellandi Elso, Presidente A.S.D Ghivizzano; 3/b) A.S.D Ghivizzano; 4/a) Monfredini Elio Presidente A.S.D Porta Romana; 4/b) A.S.D Porta Romana; 5/a) Ulivieri Franco, Presidente G.S. Nenìa Casteldelpiano; 5/b) G.S. Nenia Casteldelpiano: 6/a) Meneghini Franco , Presidente G.S.D. Braccagni; 6/b) G.S.D. Braccagni. così motivati : i Presidenti delle Società per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. per non aver ottemperato a quanto disposto dalla L.N.D., con il C.U. n. 1 del 1 luglio 2007, in materia di iscrizione delle squadre ai Campionati Regionali e Provinciali juniores o Giovanile Allievi o Giovanissimi; le Società per la conseguente responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S.; Con distinti provvedimenti ma eguali motivazioni, perché riferite a eguali fattispecie, la Procura Federale ha provveduto ad effettuare i deferimenti sopra indicati. Con rituali notifiche i soggetti deferiti sono stati convocati per la data odierna. All’udienza risultano presenti : - l’Avvocato Roberto Lombardi, sostituto, per la Procura Federale. - le Società Orentano, Polisportiva Serre, Ghivizzano, Sagginale, Porta Romana e Casteldelpiano. rappresentate direttamente o a mezzo delega Assenti : il G.S.D. Montieri, la A.S.D. Scansano e il G.S.D. Braccagni. Hanno prodotto memoria a difesa il G.S.D. Montieri ed il G.S. Nenia Casteldelpiano. Il dibattimento inizia con la illustrazione fatta dal presidente del Collegio in ordine alle motivazioni che hanno determinato il deferimento, precisando, inoltre, che il C.R.T. ha revocato, con nota inviata in data 11.03.2008 , la segnalazione relativa al G.S.D. Braccagni, non risultando fondata la violazione contestata a suo carico. C.U. N. 44 del 17/4/2008 – pag. 1853 Viene quindi data la parola al rappresentante della Procura Federale, Avvocato Roberto Lombardi, il quale, rilevato che non esiste dubbio sulla violazione compiuta dai deferiti, comunica che tutte le Società presenti hanno fatto richiesta di patteggiamento ex art. 23 C.G.S. e che è stata raggiunta tra le parti un’intesa che prevede la applicazione delle seguenti sanzioni : - per le Società della Categoria Promozione la inibizione di giorni dieci a carico del Presidente e l’ammenda di € 1.000,00 (mille) alle Società. - per le Società di Prima Categoria la inibizione di giorni dieci a carico del Presidente e l’ammenda € 600,00 (seicento) a carico delle Società. La C.D.T., riunita in Camera di Consiglio, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, ne dispone la applicazione nei confronti delle Società richiedenti, precisando che la presente ordinanza è atto non impugnabile. Pertanto dichiara chiuso il procedimento nei confronti delle Società: Polisportiva Serre; G.S.D. Orentano Calcio; G.S.D Sagginale; G.S.D Ghivizzano; G.S.D Porta Romana; G.S.D Casteldelpiano, nonché dei Presidenti di dette Società. Per quanto riguarda il G.S.D. Montieri, che milita nella Categoria Promozione, la Procura Federale, come sopra rappresentata, chiede infliggersi al suo Presidente, Sig Negrini Roberto , la inibizione per gg. 15 (quindici) e la sanzione di € 1.500,00(millecinquecento) alla Società. Richiede invece per l’A.S.D. Scansano, militante in Prima Categoria, la ammenda di € 900,00 e, a carico del Presidente Sig Ferrari Alessandro la inibizione per giorni 15 (quindici). Chiuso il dibattimento la C.D. in camera di consiglio delibera di accogliere le richieste della procura Federale ritenendole del tutto congrue in ordine a quanto addebitato. P.Q.M. la C.D.T.T.delibera di : prosciogliere il G.S.D. Braccagni da quanto in un primo momento contestatogli perché il fatto non sussiste; infliggere con, provvedimento definitivo, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., le seguenti sanzioni : - al Presidente del G.S.D. Orentano, Sig. Franco Poggetti, la inibizione per giorni 10 (dieci) e al G.S.D. Orentano l’ammenda di € 1.000,00(mille); - al Presidente della Polisportiva Serre, Sig. Alvaro Forzoni, la inibizione per giorni 10 (dieci) ed alla Polisportiva Serre la ammenda di € 1.000,00(mille); - al Presidente dell’A.S.D Sagginale, Sig Giovannini Gildo la inibizione per gg. 10 (dieci) e al’ A.S.D Sagginale l’ammenda di € 600,00 (seicento); - al Presidente dell’ A.S.D Ghivizzano, Sig Bellandi Elso la inibizione per giorni 10 (dieci) e alla A.S.D Ghivizzano l’ammenda di € 600,00 (seicento) - al Presidente dell’ A.S.D Porta Romana, Sig Monfredini Elio , la inibizione per giorni 10 (dieci) e alla A.S.D Porta Romana l’ammenda di € 600,00 (seicento); - al Presidente del G.S. Nenia Casteldelpiano, Sig Ulivieri Franco la inibizione per giorni dieci (10) e alla Società G.S. Nenia Casteldelpiano l’ammenda di € 600,00 (seicento). Infine in accoglimento delle richieste della Procura Federale infligge: - al Sig. Roberto Negrini, Presidente del G.S.D. Montieri la sanzione della inibizione per giorni 15 (quindici) ed alla Società l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento); - al Sig. Alessandro Ferrari, Presidente dell’A.S.D. Scansano la inibizione per giorni 15 (quindici) e alla Società così rappresentata l’ammenda di € 900,00 (novecento).
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