F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 108/CGF DEL 07 FEBBRAIO 2008 2. RICORSO DELLA A.S.D. EUROPA GRUMESE IN DATA 27.12.2007 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA CHE HA CONFERMATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLE GARA E LA DISPUTA DI DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (Comm. Disc. Terr. Com. Uff. n. 31 del 20.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 108/CGF DEL 07 FEBBRAIO 2008 2. RICORSO DELLA A.S.D. EUROPA GRUMESE IN DATA 27.12.2007 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA CHE HA CONFERMATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLE GARA E LA DISPUTA DI DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (Comm. Disc. Terr. Com. Uff. n. 31 del 20.12.2007) In data 27 dicembre 2007, l’A.S.D. Europa Grumese presentava ricorso a questa Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia pubblicata sul C.U. n. 31 del 20.12.2007, riguardante la conferma della sanzione della perdita della gara e la disputa di due gare effettive a porte chiuse, relativamente ai fatti accaduti durante il corso della gara disputatasi il 28.10.2007 tra l’A.S.D. Europa Grumese e l’A.C San Giovanni Rotondo. L’appello è inammissibile; infatti, il Titolo VI (art. 44) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede la disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica, fissa in due gradi di giudizio la valutazione delle violazioni sportive. Consequenziali alla pronuncia suddetta dispone l’incameramento della tassa relativa. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale dichiara l’inammissibilità del ricorso presentato.
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