COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 135 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CEPRANO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FORTUNA MARCO (TESS. AQUINO) PARTECIPANTE ALLA GARA CEPRANO – AQUINO DEL 16.3.2008 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 135 del 17/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CEPRANO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE FORTUNA MARCO (TESS. AQUINO) PARTECIPANTE ALLA GARA CEPRANO - AQUINO DEL 16.3.2008 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore FORTUNA MARCO, (all’epoca dei fatti tesserato con la Società SAMPIETRESE) in quanto in posizione di squalifica a seguito della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 26 del 18.10.2007, e mai scontata, in quanto la partita successiva SAMPIETRESE – SANTELIANA non è stata disputata come da delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Molise n. 29 del 25.10.2007;
visto che lo stesso calciatore FORTUNA MARCO in data 27.10.2007 è stato trasferito presso la Società AQUINO e che quindi avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla gara AQUINO – FOLGORE AMASENO del 28.10.2007, Campionato I Categoria;
rilevato che invece il suddetto veniva impiegato nella gara già citata e non utilizzato nella gara del 4.11.2007 CECCANO – AQUINO, Campionato di I Categoria, esaurendo la pendenza a suo carico;
considerato infine che la partecipazione del calciatore FORTUNA MARCO alla gara di cui al presente reclamo è da ritenersi regolare;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo
CEPRANO – AQUINO 0 – 1
Di trasmettere gli atti del procedimento alla Procura Federale, per le determinazioni di competenza in merito alla partecipazione del calciatore FORTUNA MARCO alla gara AQUINO – FOLGORE AMASENO del 28.10.2007, in corso di squalifica.
La tassa reclamo va incamerata.
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