COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 135 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCANO AVVERSO L’AMMENDA DI €. 2.000,00 NONCHE’ LA SQUALIFICA DEL PROPRIO CAMPO PER UNA GARA GIUSTA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 123 DEL 20-3-2008. GARA FONTANA LIRI – CECCANO DEL 16.3.2008 CAMPIONATO DI I° CATEGORIA GIRONE “H”

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 135 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCANO AVVERSO L’AMMENDA DI €. 2.000,00 NONCHE’ LA SQUALIFICA DEL PROPRIO CAMPO PER UNA GARA GIUSTA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 123 DEL 20-3-2008. GARA FONTANA LIRI - CECCANO DEL 16.3.2008 CAMPIONATO DI I° CATEGORIA GIRONE “H” La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo in epigrafe, rilevata la tempestività dello stesso; provvedeva, come richiesto, alla convocazione del Presidente o suo delegato per l’audizione di cui all’art. 36 comma 6 del CGS. Nella seduta del 09.04.08 la società reclamante, benché regolarmente convocata, non si presentava. Le doglianze prospettate in un unico motivo di reclamo dalla A.S. Ceccano per “insussistenza di responsabilità”, in quanto il Presidente dell’A.S. Ceccano non sarebbe responsabile della vendita dei biglietti di ingresso a favore dei tifosi della propria squadra, non meritano accoglimento in quanto prive di fondatezza sia in fatto che in diritto. Innanzitutto, la presunta circostanza che la società Fontana Liri abbia distribuito biglietti di ingresso a tifosi del Ceccano non è assolutamente rilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità accertata dal Giudice Sportivo in capo all’A.S. Ceccano. Al riguardo, infatti, nessun provvedimento impedita alla società Fontana Liri di cedere tagliandi di ingresso alla tifoseria ospite. Venendo ai fatti contestati al Ceccano, non si può non includerli nell’ipotesi di responsabilità oggettiva delle società prevista dall’art. 4 comma 3 del CGS per il comportamento dei propri sostenitori “…sia sul proprio campo…sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime” nonché dall’art. 14 comma 1 CGS rubricato “Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori”. Dagli atti esaminati emerge, senza ombra di dubbio, il comportamento gravemente minaccioso e violento dei sostenitori dell’A.S. Ceccano iniziato durante la gara (lancio di fumogeni, cori offensivi contro gli Organi Federale e calciatori avversari), e continuato a fine gara con gravi tafferugli anche nelle adiacenze dell’impianto sportivo. Tale clima ha generato un serio e reale pericolo alla sicurezza ed all’incolumità pubblica rendendo necessaria la presenza massiccia delle forze dell’ordine spinte addirittura all’utilizzo delle armi di ordinanza per disperdere il gruppo di ultrà del Ceccano. Come se non bastasse, stante sempre a quanto riportato sia nel referto arbitrale (fonte di prova privilegiata ex art. 35 CGS) che nella relazione del Commissario di campo presente ai fatti, che definisce il clima post partita di “guerriglia urbana”, il gruppo di tifosi del Ceccano ha addirittura preso a calci e pugni una bambina di circa 12 anni colpevole di essere tifosa del Fontana Liri. Dall’istruttoria, quindi, è emersa in modo chiaro ed univoco una condotta violenta e reiterata di particolare gravità posta in essere dai tifosi dell’A.S. Ceccano cui è seguito un serio pericolo alla sicurezza ed all’incolumità pubblica, pertanto la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, è da ritenersi appena congrua. Tanto premesso, considerato e motivato, DELIBERA Di respingere il reclamo in epigrafe confermando l’ammenda di €. 2.000,00 a carico della Società CECCANO. La tassa reclamo va incamerata.
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