COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. BIANCAVILLA – Avverso Posizione irregolare Buccheri Salvatore (squalifica automatica per una gara – C.U. N° 31 del 19/12/2007) GARA Prom. C: Noto / Biancavilla del 15/03/08 Procedimento 198/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. BIANCAVILLA - Avverso Posizione irregolare Buccheri Salvatore (squalifica automatica per una gara – C.U. N° 31 del 19/12/2007) GARA Prom. C: Noto / Biancavilla del 15/03/08 Procedimento 198/A L'A.S.D. Biancavilla propone reclamo denunciando la posizione irregolare del calciatore Buccheri Salvatore nella gara Noto/Biancavilla del 15/03/2008, colpito da squalifica automatica per una gara a seguito di espulsione intervenuta nella gara dallo stesso disputata il 15/12/2007 (Virtus Catania – Noto). La sanzione predetta, a dire della reclamante, risulterebbe non scontata alla data dell'indicata gara del 15/03/2008, per le seguenti ragioni: a) Essendo stata annullata per decisione degli organi disciplinari la gara immediatamente successiva a quella del 15/12/007, Belvedere – Noto del 06/01/2008, nella quale il Buccheri non era stato utilizzato; b) Dovendo il Buccheri, per l'effetto ed a norma dell'art. 22 n° 4, scontare la squalifica solo all'esito del provvedimento definitivo sulla gara annullata, pubblicato sul C.U. n° 43 dell'11/3/2008 e perciò proprio nella gara Noto/Biancavilla del 15/03/2008 oggetto del reclamo. Controdeduce la Soc. U.S.D. Noto, sostenendo che il calciatore in questione, constatata l'invalidità della gara del 06/01/2008 giusta provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. N° 35 del 24/01/2008, ritenendo come di norma di non avere scontato la sanzione a suo carico, provvedeva regolar-mente a scontarla, ex art. 22 n° 4 del C.G.S. nella gara immediatamente successiva del 26/01/2008, disputata dalla Soc. Noto contro il Comiso, alla quale appunto il Buccheri non prendeva parte. Sostiene ancora la controdeducente di avere ricevuto solo successivamente alla data del 26/01/2008, a squalifica già scontata, notizia dell'appello proposto dalla Soc. Biancavilla avverso il superiore provvedimento del Giudice Sportivo (pubblicato come detto sul C.U. n° 35 del 24/01/2008), affermando perciò la convinzione di avere agito nel rispetto delle regole, “non potendo “aprioristicamente prevedere quali considerazioni la Società Belvedere avesse “assunto in merito alla decisione del Giudice Sportivo”. In effetti l'appello della Soc. Belvedere risulta comunicato alla Soc. Noto con lettera raccomandata a.r. del 31/01/2008 ore 11.35, data e ora successive tanto alla pubblicazione del più volte citato provvedimento da parte del Giudice Sportivo tanto alla disputa della gara del 26/01/2008, alla quale il Buccheri non aveva preso parte al fine di scontare la squalifica. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della Soc. Biancavilla, osserva quanto segue: Con provvedimento assunto e pubblicato con C.U. n° 35 del 24/01/2008 il Giudice Sportivo ha ordinato la ripetizione della gara Belvedere / Noto del 06/01/2008. Per l'effetto, la sanzione a carico del calciatore Buccheri, espulso nella gara del 15/12/2007 e fermato appunto nella successiva gara del 06/01/2008, non poteva considerarsi scontata. Dispone infatti l'art. 22 n° 4 C.G.S. che “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si “considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli “effetti della classifica... e non sono state successivamente annullate con “decisione definitiva degli Organi della Giustizia Sportiva”. Risultando in calendario, il successivo 26/01/2008, altra gara della Soc. Noto, il Buccheri non veniva allora nuovamente utilizzato per scontare la sua squalifica. Solo successivamente, il 31/01/2008, interviene appello al provvedimento del Giudice Sportivo, proposto dalla Soc. Belvedere. Tale appello riapre la questione circa la validità della gara del 06/01/2008 tra il Belvedere ed il Noto; il relativo procedimento di appello si conclude con decisione di questa Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n° 43 dell'11/03/2008, confermativa delle statuizioni di primo grado. Alla stregua di tutto quanto sopra esposto può ritenersi che il Buccheri abbia regolarmente provveduto all'obbligo di scontare la squalifica subita, nella gara del 26/01/2008. Infatti, alla data di effettuazione della gara stessa non poteva essere nota al calciatore ed alla Soc. Noto l'intenzione della Soc. Belvedere di proporre appello o meno alla delibera di annullamento della gara del 06/01/2008, cosicché merita tutela l'affidamento degli stessi. Valutando la ratio della norma di cui all'art. 22 n. 4 del C.G.S. in rapporto alla necessità di immediata esecuzione della sanzione, va inoltre tenuto conto della considerazione che l'eventuale utilizzazione del calciatore nella gara del 26/01/ 2008, se poi non seguita da appello della Soc. Belvedere, avrebbe certamente esposto la Soc. Noto e il calciatore stesso a gravi sanzioni, mentre l'avvenuta proposizione dell'appello e la conseguente pubblicazione della decisione di secondo grado, secondo le non condivisibili argomentazioni della reclamante dovrebbe ora costringere il calciatore a nuovo tentativo di esecuzione della sanzione, per la terza volta, quando esauriti i gradi di impugnazione. Non senza trascurare che la conferma da parte della Commissione Disciplinare delle statuizioni assunte dal Giudice Sportivo (annullamento e ripetizione della gara) le ha di fatto rese sin dall'origine complete e definitive, oltre che di per sé già esecutive. Va infine aggiunto che l'ordinamento sportivo, secondo principi e previsioni desumibili dalla lettura del Titolo I del regolamento di giustizia, raccomanda agli Organi di disciplina di adottare le proprie decisioni in conformità ai principi generali del diritto ed ai principi di equità e correttezza sportiva, proprio al fine di evitare l'adozione di decisioni ingiuste se sorrette da eventuali difetti di specificità delle norme. P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Biancavilla; Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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