COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale As Sporting Fiumara (AG) Avverso inibizione allenatore Rinaldi Antonino fino al 31/10/08 e ammenda Euro 175,00 Lido Pogap – S. Club Fiumara del 29/03/08- Campionato calcio 5 C. U. calcio a 5 del 02/04/08 – Procedimento 209/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale As Sporting Fiumara (AG) Avverso inibizione allenatore Rinaldi Antonino fino al 31/10/08 e ammenda Euro 175,00 Lido Pogap – S. Club Fiumara del 29/03/08- Campionato calcio 5 C. U. calcio a 5 del 02/04/08 - Procedimento 209/A Letto l’appello ritualmente proposto della società Sporting Fiumara in ordine alle sanzioni disciplinari indicati in epigrafe e con il quale viene chiesto di rivedere la decisione del giudice sportivo riguardo alla inibizione inflitta al Sig. Rinaldi chiedendo di ridurla sostanzialmente perché ritenuta pesante ed eccessiva e di rivedere l’ammontare della multa comminata giustificando che il comportamento del proprio tesserato era volto esclusivamente per sedare gli animi dei presenti nel terreno di gioco. Infine chiede di essere ascoltato all’udienza dibattimentale. La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara, convocata la società all’udienza dibattimentale del 15/04/08, nella quale ha ribadito quanto già dedotto nelle proprie difese, osserva: quanto rassegnato nelle difese articolate dalla società ricorrente non corrisponde a quanto invece, e descritto dal direttore di gara nel proprio referto; la sanzione inflitta dal giudice di primo esame è conforme ai comportamenti tenuti dai tesserati ed in particolare dal sig. Rinaldi Antonino allenatore della società ricorrente, ma tenuto conto che tali comportamenti non hanno provocato ulteriori conseguenze la sanzione viene contenuta come da dispositivo; PQM DELIBERA Di determinare l’inibizione al sig. Rinaldi Antonino fino al 30/09/08 senza addebito di tassa.
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