COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 135 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ VALLE DEL FARFA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. DI NICOLA ANDREA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 135 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ VALLE DEL FARFA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. DI NICOLA ANDREA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale della Società VALLE DEL FARFA e del suo presidente Sig. DI NICOLA ANDREA per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n° 1 del 2/7/2007. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 14/2/2008 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti che possono presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data del 14/2/2008 nessuno è comparso ma la società ha inviato nei termini le controdeduzioni in cui vengono indicati i motivi della mancata partecipazione ad un campionato giovanile. La Società VALLE DEL FARFA rappresenta un paese di piccole dimensioni con meno di mille abitanti. Inoltre, i pochi giovani preferiscono svolgere attività giovanile presso società, distanti pochi chilometri dal paese, in cui hanno possibilità di maggiori affermazioni. E’ presente il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l’inibizione per mesi 2 per il Presidente e l’ammenda di € 800,00 a carico della Società. Questa Commissione non può non prendere atto della segnalata inadempienza della società deferita perché avrebbe dovuto obbligatoriamente partecipare con una propria squadra ad un campionato giovanile organizzato dal Comitato Regionale Lazio. Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi . Tanto premesso questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società VALLE DEL FARFA l’ammenda di € 500,00.
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