COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 135 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ SUDITALIA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. SALADINO LEONARDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 135 del 17/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ SUDITALIA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. SALADINO LEONARDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale della Società SUDITALIA e del suo presidente Sig. SALADINO LEONARDO per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n° 1 del 2/7/2007. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 14/2/2008 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti che possono presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data del 14/2/2008 si è presentato il Presidente della Società Sig. SALADINO LEONARDO il quale, ponendo all’attenzione soprattutto la indisponibilità di un proprio campo di giuoco, per cui è costretto a giocare in un campo nella zona di Centocelle, divenendo così problematico condurre i giovani fuori dal quartiere. Si propone di risolvere il problema nella prossima stagione sportiva. E’ presente il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l’inibizione per giorni 40 per il Presidente e l’ammenda di € 700 a carico della Società. Questa Commissione alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che, malgrado quanto asserito in sede di audizione diretta, non può essere omessa la circostanza che la Società ha la sede nel Comune di Roma e quindi gode delle possibilità di reperire calciatori per predisporre adeguata attività giovanile. Questa Commissione non può pertanto non prendere atto della segnalata inadempienza della società deferita perché avrebbe dovuto obbligatoriamente partecipare con una propria squadra ad un campionato giovanile organizzato dal Comitato Regionale Lazio. Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società SUDITALIA l’ammenda di € 700,00. Di inibire il Presidente della Società, SALADINO LEONARDO per giorni 20.
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