COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 085 del 18/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCOPOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. CASTELNUOVO F.C. – A.S.D. SCOPOLI DISPUTATA IL 12.04.2008 A CASTELNUOVO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 10.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 085 del 18/04/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
3ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCOPOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA
A.S.D. CASTELNUOVO F.C. – A.S.D. SCOPOLI DISPUTATA IL 12.04.2008 A CASTELNUOVO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 10.04.2008 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
•PER OMOLOGAZIONE DELLA GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.04.08, la seguente decisione.
- NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: posizione irregolare
di calciatore.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Rilevato preliminarmente che il reclamo proposto dall’A.S.D. Scopoli F.C. avverso la posizione
irregolare per squalifica del calciatore Rondolini Andrea della società A.S.D. Castelnuovo F.C., risulta
spedito a questa Commissione nelle date 14.04.2008 [ore 14.48] e 15.04.2008 e, quindi fuori dal termine
previsto.
Infatti, il reclamo, a seguito dell’abbreviazione dei termini procedurali per le ultime quattro gare di
campionato [vedasi C.U. nr. 72 del 05.03.2008], doveva essere spedito o presentato entro le ore 12.00 del
secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara disputata il giorno 12.04.2008, con
contestuale invio - sempre nel predetto termine – di copia alla controparte.
Tale inosservanza né preclude l’esame nel merito e, di conseguenza, il reclamo deve essere dichiarato
inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il reclamo proposto dalla società A.S.D. Scopoli F.C. inammissibile.
•ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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