COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 085 del 18/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTEVALLECEPPI IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD PONTEVALLECEPPI – CASTEL RIGONE DISPUTATA IL 12.04.2008 A PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 085 del 18/04/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTEVALLECEPPI IN RIFERIMENTO
ALLA GARA ASD PONTEVALLECEPPI – CASTEL RIGONE DISPUTATA IL 12.04.2008 A
PONTEVALLECEPPI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
N. 84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.04.2008 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
•PER OMOLOGAZIONE DELLA GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.04.08, la seguente decisione.
- NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : posizione irregolare
di calciatore.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Visti gli atti in possesso di questa Commissione si evince che il calciatore Giombini Alessandro della
società Castel Rigone ha preso parte alla gara disputata il 12.04.2008 tra le società Pontevalleceppi e Castel
Rigone in posizione irregolare. Infatti lo stesso calciatore risultava squalificato per una giornata di gara come
riportato nel C.U. nr. 82 del 09.04.2008 pubblicato in pari data.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. Pontevalleceppi ed infligge alla società Castel Rigone la
perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.
•ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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