COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SAN SALVO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA € 150,00; SQUALIFICA CALCIATORE LEVINO FRASCA FINO AL 30.5.2008) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. SPORTING SAN SALVO / A.S.D. LUPI MARINI DISPUTATA L’8.03.08 PER IL CAMPIONATO DI III GATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 31 del 13.03.08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SAN SALVO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA € 150,00; SQUALIFICA CALCIATORE LEVINO FRASCA FINO AL 30.5.2008) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. SPORTING SAN SALVO / A.S.D. LUPI MARINI DISPUTATA L’8.03.08 PER IL CAMPIONATO DI III GATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 31 del 13.03.08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. SPORTING SAN SALVO ha impugnato le decisioni sopra specificate adottate dal G.S, quanto all’ammenda, per violente intemperanze del pubblico locale e successiva presenza indebita sul terreno di gioco di più persone al termine della gara e con espressioni di minacce nei confronti del direttore di gara da parte del Presidente della società appellante; quanto alla squalifica del calciatore Levino per avere, quest’ultimo, dopo essere stato espulso per proteste, rivolto all’arbitro frasi ingiuriose, accompagnate da minacce lesive della sua incolumità personale Ha dedotto l’appellante l’ingiustizia dell’ammenda, poiché non sarebbero state rivolte frasi minacciose all’arbitro chiedendone, quindi, l’annullamento; ha dedotto, inoltre, che il Levino si sarebbe limitato a proteste verbali senza adottare comportamenti minacciosi ed offensivi ed ha chiesto, pertanto, la riduzione della squalifica. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento in quanto dagli atti ufficiali non trova riscontro la versione dei fatti fornita dalla società SPORTING SAN SALVO risultando, invece, confermata la gravità degli episodi contestati, anche alla luce del supplemento di rapporto trasmesso dal direttore di gara. Le sanzioni inflitte devono, di conseguenza, essere integralmente confermate apparendo congrue ed adeguate all’accaduto. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it