COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FUCENSE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CON LA QUALE VENIVA DISPOSTA LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA BAZZANO/FUCENSE DISPUTATA IL 13.04.08 PER IL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA, GIRONE “A” (Comunicato Ufficiale n. 52 del 17.04.08).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FUCENSE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CON LA QUALE VENIVA DISPOSTA LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA BAZZANO/FUCENSE DISPUTATA IL 13.04.08 PER IL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA, GIRONE “A” (Comunicato Ufficiale n. 52 del 17.04.08).
Con appello proposto in data 18.04.08, la A.S.D. Fucense ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, con la quale era stata disposta la punizione sportiva della perdita della gara in suo danno per aver causato la espulsione di n. 5 calciatori (di cui il quinto senza che il relativo provvedimento fosse stato possibile notificare per il pericolo di incidenti) e per essere, pertanto, la squadra rimasta in campo con soli 6 calciatori, chiedendo la revoca del provvedimento e la conseguente ripetizione della gara.
Ha dedotto l’appellante, anche in sede di comparizione, che la espulsione del quinto calciatore era stata una pura invenzione dell’arbitro il quale aveva deliberatamente riferito circostanze non veritiere visto che la gara non aveva registrato episodi tali da meritare le espulsioni e che, verosimilmente, lo stesso arbitro si era intimorito o indispettito.
Osserva la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto dal Presidente della società che era stato inibito fino al 31.12.2008 con lo stesso Comunicato Ufficiale per fatti attinenti alla stessa gara e non aveva, quindi, la rappresentanza legale della società ed i relativi poteri di firma.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa. Dispone infine, trasmettersi via fax copia del C.U. contenente la presente decisione alle società interessate ed alla Commissione Disciplinare Nazionale.
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