COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MICHETTI F.P. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA € 200,00; PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA IN DANNO DI ENTRAMBE LE SOCIETA’) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. MICHETTI F.P. / PAKUNDO A. FLACCO PESCARA DISPUTATA IL 14.04.08 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. n° 52 del 17.04.08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MICHETTI F.P. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA € 200,00; PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA IN DANNO DI ENTRAMBE LE SOCIETA’) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. MICHETTI F.P. / PAKUNDO A. FLACCO PESCARA DISPUTATA IL 14.04.08 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. n° 52 del 17.04.08). Con appello proposto in data 18.4.08, l’A.S.D. MICHETTI CALCIO ha impugnato le decisioni sopra specificate adottate dal G.S. a causa del comportamento violento della quasi totalità dei calciatori delle due squadre. Ha dedotto l’appellante che la rissa, per la quale l’arbitro era stato costretto ad interrompere la gara, era stata causata dai calciatori della società avversaria; ha chiesto, quindi, il ripristino del risultato acquisito sul campo o, in subordine, la ripetizione della gara. Osserva la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, poiché la società Michetti non ha notificato il ricorso alla società resistente, come previsto, invece, dalla normativa di riferimento in tema di impugnazioni relative all’esito delle gare e dal regolamento dell’abbreviazione dei termini procedurali relativi alle ultime quattro giornate. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare così DELIBERA dichiara l’appello inammissibile, disponendo incamerarsi la relativa tassa. Dispone infine, trasmettersi via fax copia del C.U. contenente la presente decisione alle società interessate ed alla Commissione Disciplinare Nazionale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it