COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ALTO CILENTO – GARA ALTO CILENTO / ACCIAROLI DEL 30.03.2008 – 2ª CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ALTO CILENTO – GARA ALTO CILENTO / ACCIAROLI DEL 30.03.2008 – 2ª CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Infatti, dalla lettura accurata del
reclamo non si evince alcun elemento idoneo a confutare il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova.
D’altra parte, lo stesso episodio di violenza compiuta dal calciatore Trotta Fabio, nei confronti dell’arbitro,
non viene assolutamente negata nel reclamo. Devono, dunque, trovare conferma le decisioni del Giudice
Sportivo Territoriale. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Alto Cilento; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata,
sul conto della società reclamante.
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