COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ACLI SAVIGNANO – GARA PILA AI PIANI / ACLI SAVIGNANO DEL 5.01.2008 – 3ª CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 24 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ACLI SAVIGNANO – GARA PILA AI PIANI / ACLI SAVIGNANO DEL 5.01.2008 – 3ª CAT. –
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. Invero, va rilevato che il calciatore
Graziosi Angelo Antonio, nato il 5.03.1974, attualmente tesserato per la società Pila ai Piani, ha partecipato
alla gara de qua, ancorché gravato da squalifica per tre gare effettive, quale calciatore non espulso dal
campo in occasione della gara del 25.11.2007, così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 11 del
20.12.2007, pag. 239, della Delegazione Provinciale di Avellino. Invero, il calciatore Graziosi Angelo
Antonio ha partecipato, in posizione irregolare, alle gare immediatamente successive, ovvero quella del
23.12.2007 e quella oggetto del ricorso in esame. Di conseguenza, in occasione della gara de qua, il
predetto calciatore versava in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. Viceversa, i calciatori Cipriano
Michele, Galante Tony e Noviello Michele, squalificati per due gare ciascuno, quali calciatori espulsi dal
campo nella gara del 25.11.2007, risultano aver scontato la propria squalifica non disputando le gare del
2.12.2007 e del 9.12.2007. Di conseguenza, essi hanno partecipato, alla gara in epigrafe, in posizione
regolare. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Acli Savignano; di infliggere a carico della società
Pila ai Piani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa,non versata.
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