COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 23/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Camp.Reg.Giovanissimi RECLAMO PROPOSTO DA A.S.JUVENTUS CLUB PARMA avverso squalifica per 3 giornate calc.BIZZOTTO GABRIELE e TERRONE CARLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 9.4.2008 gara FIORENZUOLA – JUVENTUS CLUB PARMA del 6.4.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 23/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Camp.Reg.Giovanissimi RECLAMO PROPOSTO DA A.S.JUVENTUS CLUB PARMA avverso squalifica per 3 giornate calc.BIZZOTTO GABRIELE e TERRONE CARLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 9.4.2008 gara FIORENZUOLA – JUVENTUS CLUB PARMA del 6.4.2008 L’A.S.JUVENTUS CLUB PARMA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il calc.TERRONE, al rientro negli spogliatoi protestava vivacemente, senza però mai proferire parole offensive né tantomeno mimare il gesto dell’ammonizione; 2) al termine della gara, il calc.BIZZOTTO, già espulso dall’arbitro, ammette di avere applaudito l’arbitro, ma senza proferire parola, tantomeno offensiva. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) a fine gara, il calc.TERRONE, avvicinatoglisi, mimava il gesto della espulsione e gli rivolgeva offese; 2) mentre egli stava entrando nel proprio spogliatoio, il calc.BIZZOTTO, sulla soglia dello spogliatoio della Juventus Club Parma, applaudendolo ironicamente, gli rivolgeva un epiteto offensivo; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc.TERRONE CALCIO e BIZZOTTO GABRIELE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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