COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 82 – Reclamo A.S.D. Magra Azzurri avverso la squalifica del calciatore Bandiera Federico per due giornate. Gara Borgoratti-Magra Azzurri del 5.4.2008 Campionato Giovanissimi Regionale. C.U. n. 56 del 10.4.2008

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 82 - Reclamo A.S.D. Magra Azzurri avverso la squalifica del calciatore Bandiera Federico per due giornate. Gara Borgoratti-Magra Azzurri del 5.4.2008 Campionato Giovanissimi Regionale. C.U. n. 56 del 10.4.2008 L’opposizione della A.S.D. Magra Azzurri avverso la squalifica del calciatore Bandiera Federico per due giornate è inammissibile perché di durata inferiore al minimo impugnabile. L’art. 45 comma 3 del C.G.S. stabilisce la non impugnabilità in alcuna sede della squalifica di calciatori fino a due giornate di gara. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 33 comma 13 C.G.S.).
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