COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 79 – Reclamo del calciatore Michele Brizzolari, tesserato G.S. Little Club Genoa, avverso la propria squalifica per cinque giornate. Gara Colli di Luni – Little Club Genoa del 30 Marzo 2008 Campionato Promozione. C.U. 54 del 3 aprile 2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Prot. n. 79 - Reclamo del calciatore Michele Brizzolari, tesserato G.S. Little Club Genoa, avverso la propria squalifica per cinque giornate. Gara Colli di Luni - Little Club Genoa del 30 Marzo 2008 Campionato Promozione. C.U. 54 del 3 aprile 2008. Con reclamo ritualmente proposto il calciatore Michele Brizzolari ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo apparso sul Comunicato Ufficiale in epigrafe con il quale gli è stata inflitta la squalifica per cinque giornate effettive di gara. La sanzione veniva irrogata per comportamento offensivo verso l’arbitro, che lo aveva ammonito e quindi espulso, comportamento reiterato verso un assistente dopo l’espulsione ed a fine gara ancora verso l’arbitro cui rivolgeva anche frase di contenuto minaccioso. Il reclamante, comparso in giudizio, pur ammettendo quanto riportato negli atti, eccepiva l’incongruità della pronuncia, deducendo a sostegno, eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata poiché l’atteggiamento posto in essere era limitato ad uno scambio verbale piuttosto acceso e mai violentemente minaccioso e sempre improntato all’ironia. Chiede quindi la riduzione della squalifica in termini più contenuti. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, e rilevato che il Brizzolari ha effettivamente offeso l’arbitro, senza porre in atto alcun comportamento aggressivo né tanto meno volto alla violenza, considerata non particolarmente grave la frase di minaccia rivolta all’arbitro a fine gara, ritiene che la squalifica possa essere ridotta da cinque a tre giornate. In tal senso delibera e dispone la restituzione della tassa versata.
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