COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GSD Palosco Camp. 1^ Cat. Gir. C Gara Palosco/Bolgare del 30/03/2008 C.U. n.38 del CRL datato 03/04/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GSD Palosco Camp. 1^ Cat. Gir. C Gara Palosco/Bolgare del 30/03/2008 C.U. n.38 del CRL datato 03/04/2008 La società PALOSCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Umberto FERRARI per 3 GARE, lamentando che la circostanza sarebbe scaturita dalla tensione emotiva, come ammesso dallo stesso calciatore, ma senza alcuna volontà di offendere o schernire il direttore di gara e perciò chiede una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince pacificamente che il FERRARI si è reso responsabile subito dopo la sua sostituzione e mentre si avvicinava agli spogliatoi, di una frase irriguardosa e gravemente ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. Tenuto conto del tenore delle frasi e della natura dell’offesa indirizzate al direttore di gara si evidenzia che la sanzione poteva, addirittura, essere ben più severa di quella adottata e che in questo contesto non viene aggravata unicamente perché la reclamante ha ammesso i fatti ed ha evidenziato il particolare rammarico del calciatore della sua condotta. Appare, pertanto, del tutto meritevole di conferma la squalifica disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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