COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FCD MGM 2000 Camp. C.5 Serie C2 – GIR. B Gara MGM 2000/Serates del 10/04//2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FCD MGM 2000 Camp. C.5 Serie C2 - GIR. B Gara MGM 2000/Serates del 10/04//2008 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Società M.G.M. 2000 relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società SERATE avrebbe fatto partecipare il calciatore Luis PUORTO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; rilevato che la società SERATES non ha inviato le proprie deduzioni; rilevato che, come da CU n.39 del CRL datato 10/04/2008 il calciatore risulta squalificato sino al 04/06/2008 in relazione all’incontro di COPPA LOMBARDIA dell’1/04/2008 tra Serates/New Team senza essere stato espulso dal campo; rilevato che ai sensi dell’art.22 comma 2 del CGS, la squalifica deve essere scontata a partire dal giorno successivo al quello di pubblicazione del CU; pertanto, il calciatore Luis PUORTO poteva partecipare alla gara del 10/04/2008 PQM rigetta il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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