COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 24 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a)Ricorso della Società MEGOLO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 42 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola del 3.4.2008 in riferimento alla gara MEGOLO – AMATORI MERGOZZESE del 30.03.2008 valida per il Campionato di III Categoria – Girone ACon il ricorso in oggetto la Società MEGOLO lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore Alessandro MARTINI (squalifica per tre gare).Il ricorso è infondato e va respinto, ma la sanzione va aumentata alla luce della gravità della condotta tenuta dal giocatore in questione.La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 24 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a)Ricorso della Società MEGOLO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 42 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola del 3.4.2008 in riferimento alla gara MEGOLO – AMATORI MERGOZZESE del 30.03.2008 valida per il Campionato di III Categoria – Girone ACon il ricorso in oggetto la Società MEGOLO lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore Alessandro MARTINI (squalifica per tre gare).Il ricorso è infondato e va respinto, ma la sanzione va aumentata alla luce della gravità della condotta tenuta dal giocatore in questione.La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. Occorre, anzi, rilevare che la condotta offensiva e minacciosa tenuta dal giocatore a gara terminata e mantenuta con pervicacia anche nei momenti successivi, addirittura fino al momento in cui il direttore di gara si allontanava dal campo con la propria macchina, meritava una sanzione più affittiva. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso e di aggravare la sanzione inflitta al giocatore Alessandro Martini, aumentando la squalifica a quattro giornate. Pone a carico della Società MEGOLO la tassa di reclamo che non risulta versata.
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