COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 139 del 22/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CAVESE, DEL SUO PRESIDENTE MORONCELLI MAURO, DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PELIZZI VALENTINO E DEL CALCIATORE D’AMICO VALERIO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 139 del 22/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CAVESE, DEL SUO PRESIDENTE MORONCELLI MAURO, DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PELIZZI VALENTINO E DEL CALCIATORE D’AMICO VALERIO
La Procura Federale, a seguito della documentazione trasmessa dal Comitato Regionale Lazio, con comunicazione del 23.11.2007, in relazione alla richiesta di tesseramento depositata dalla Società CAVESE in data 15.9.2007 per il calciatore D’AMICO VALERIO, che invece risultava già tesserato con la Società ZAGAROLO, ha deferito a questa Commissione Disciplinare territoriale il calciatore D’AMICO VALERIO, attualmente svincolato, nonché la Società CAVESE, il suo Presidente MORONCELLI MAURO ed il Dirigente Accompagnatore PELIZZI VALENTINO.
Tra l’altro, dagli accertamenti esperiti dall’Organo Inquirente ha rilevato che la Società CAVESE nelle gare del Campionato di Promozione disputate il 16.9.2007 ed il 23.9.2007, rispettivamente contro le Società SEGNI e GENAZZANO SANVITESE, schierava nelle proprie file il D’AMICO, inserendone il nominativo nelle relative distinte ufficiali, allegate ai rapporti arbitrali e sottoscritte entrambe dal dirigente accompagnatore PELIZZI VALENTINO, utilizzando il calciatore in questione soltanto nella seconda partita.
Ed è per tale motivo che il calciatore D’AMICO VALERIO viene deferito dalla Procura Federale per aver contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza e probità, unitamente al Suo Presidente MORONCELLI MAURO, per rispondere della stessa violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore D’AMICO VALERIO (utilizzato nella gara del 23.9.2007 cona la Società GENAZZANO SANVITESE) senza aver effettuato con la necessaria diligenza, le opportune verifiche in ordine alla regolarità del tesseramento in questione.
La stessa violazione viene attribuita a PELIZZI VALENTINO, quale dirigente accompagnatore, avendo sottoscritto le distinte dei giocatori partecipanti alla gara, contenenti il nominativo del D’AMICO non avente titolo a parteciparvi;
la Società CAVESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al Suo Presidente ed al proprio Dirigente.
La Società CAVESE, nella persona del Suo Presidente, ha trasmesso, nei termini, alla Procura Federale e a questa Commissione, una memoria difensiva, in cui fornisce ampie informazioni sull’episodio che ha determinato la sottoscrizione del tesseramento del calciatore D’AMICO.
La Società ha fatto preliminarmente presente che chiedeva assicurazioni al calciatore sulla sua posizione di svincolo. Ma poi, non contenta di ciò, contattava anche direttamente il Presidente della Società ZAGAROLO il quale, al telefono, ed in quel preciso frangente, ancora una volta confermava che il detto calciatore era stato da lui stesso posto in “lista di svincolo” .
Sorprendentemente quindi la Società CAVESE, in data 28 settembre 2007, riceveva comunicazione dal Comitato Regionale Lazio che il tesseramento del calciatore D’AMICO VALERIO era da considerarsi nullo, in quanto risultava ancora vincolato con la Società ZAGAROLO.
Contattava quindi la Società CAVESE immediatamente il Presidente della Società ZAGAROLO, GIANNI PAGLIA, il quale dovette riconoscere che aveva dato una informazione errata, scusandosi ripetutamente e giurando sulla sua assoluta buona fede, trasmettendo altresì in data 3.4.2008, una nota a questa Commissione confermando quanto sopra descritto.
Al di là di tutto questo, la Società CAVESE riconosce la propria responsabilità non avendo avuto, nella circostanza, un comportamento improntato al massimo grado della diligenza ed attenzione, ma tenuto conto delle circostanze fattuali e temporali, chiede di annoverare detta infrazione tra quelle non certamente gravi ma anzi, al contrario, del tutto veniali e connotate di “particolare tenuità”, di cui all’art. 17 comma 1 del C.G.S., con conseguente applicazione di una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e) o f) dell’art. 18 comma 1 del C.G.S.
Il giorno 10 aprile 2008 si è riunita la Commissione Disciplinare. Per la Procura Federale è presente l’Avv. VILLANI. Per i deferiti è presente il Direttore sportivo della Società, MASSIMILIANO BIANCHI e l’AVV. GIANLUCA RODELLA, quale legale rappresentante della Società e del Presidente.
L’AVV. RODELLA, per il convenuto e la Società, si riporta integralmente alla memoria difensiva, precisando alcune circostanze di tempo e di luogo, relative ai fatti accaduti, riconfermando la perfetta buona fede del MORONCELLLI e quindi della Società, pur riconoscendo che sarebbe stata necessaria una ancora maggiore attenzione nella specifica circostanza.
Il Procuratore Federale, dopo aver ascoltato l’intervento dell’Avv. RODELLA, si riporta all’atto di deferimento e conclude con la richiesta di:
- 3 mesi di squalifica per il calciatore D’AMICO VALERIO;
- 6 mesi di inibizione per il Presidente MORONCELLI MAURO;
- 2 mesi di inibizione per il Dirigente Accompagnatore PELIZZI VALENTINO;
- 1 punto di penalizzazione ed ammenda di € 500,00 alla Società CAVESE.
Ritiene la Commissione che le responsabilità evidenziate dalla Procura emergono nei documenti in atti e non possono sfuggire alle evidenze contenute nelle carte in possesso.
Da tali evidenze risulta quindi la responsabilità del calciatore D’Amico, la responsabilità del Presidente Moroncelli che aveva l’onere di inoltrare atti di tesseramento validi, con conseguente responsabilità oggettiva delle Società per i fatti sopradescritti, e del Dirigente Pelizzi Valentino per aver sottoscritto la lista di gara con il nominativo del calciatore D’Amico non avente titolo a parteciparvi.
Sulle misure delle pene, questo Organo Giudicante deve solo rilevare che se appare congrua la richiesta per il calciatore e per la Società relativamente all’ammenda, appare eccessiva quella richiesta per il Presidente Moroncelli ed il Dirigente Pelizzi, considerando che, effettivamente, le dichiarazioni del calciatore e del Presidente della Società Zagarolo lo hanno indotto nell’errore di tesserare illegittimamente il calciatore D’Amico.
Per quanto riguarda la penalizzazione di un punto in classifica alla Società CAVESE, questa Commissione tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 18 comma 1 lett. g) del C.G.S., concorda con la richiesta della Procura Federale, in considerazione che, all’epoca dell’incontro con la Società Genazzano Sanvitese, a cui partecipò in posizione irregolare il D’Amico non fu proposto reclamo e quindi non furono adottati i relativi provvedimenti disciplinari.
Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di squalificare per 3 mesi il calciatore D’AMICO VALERIO;
di inibire il Presidente MORONCELLI MAURO per 1 mese;
di inibire il Dirigente Accompagnatore PELIZZI VALENTINO per 1 mese;
di penalizzare la Società CAVESE con 1 punto in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva nel Campionato di competenza della prima squadra e di comminare alla stessa società l’ammenda di € 500,00.
Si comunichi agli interessati.
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