COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GENZANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 149 DEL 3.4.2008 (Gara: GENZANESE – CITTA’ DI VALMONTONE del 14.3.2008 – Campionato C5 Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 140 del 24/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GENZANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 149 DEL 3.4.2008 (Gara: GENZANESE – CITTA’ DI VALMONTONE del 14.3.2008 – Campionato C5 Serie D) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la ricorrente chiede l’annullamento della decisione adottata dal competente Giudice Sportivo, in quanto la documentazione prodotta non ha valore probante poiché è stata allegata una semplice ricevuta fiscale emessa da una Società di trasporti che descrive un soccorso effettuato su di una autovettura senza specificare l’orario e peraltro intestato alla società CITTA’ DI VALMONTONE, ma recante il codice fiscale di una persona fisica. Osservato altresì che dalla documentazione in atti emerge che il guasto all’autovettura, secondo quanto riferito dalla Società VALMONTONE, che ha invocato la causa di forza maggiore, sarebbe avvenuto in località Pratoni del Vivaro e quindi a pochi chilometri da Genzano di Roma e quindi sarebbe stato possibile con lo stesso mezzo raggiungere il campo più volte per trasportare i calciatori utili per la disputa della gara. Ritenuto pertanto che in considerazione di quanto sopra, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva, non è riconoscibile l’istituto della causa di forza maggiore di cui all’art. 55 delle NOIF; DELIBERA Di accogliere il reclamo della Società GENZANESE infliggendo alla Società CITTA’ DI VALMONTONE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 con penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 75,00. La tassa reclamo si restituisce.
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